Art. 4.
(Istituzione del fondo speciale).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 9 milioni di euro per il triennio 2007-2009, in ragione di 3 milioni di euro per ciascun anno.

 

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